Nel precedente post abbiamo accennato ai cosiddetti diritti particolari dei soci nella startup e alla presenza di diritti di veto. L’obiettivo è sempre quello di tutelare alcuni soci e innescare dei meccanismi decisionali e di remunerazione adatti a tali soci, come ad esempio un investitore. Vista la loro natura eccezionale e straordinaria, questi diritti necessitano dell’approvazione all’unanimità di tutti i soci e restano agganciati al socio beneficiario. Questo significa che il diritto particolare, qualora il socio dovesse vendere le proprie quote o trasferirle in altri modi, non verrà trasferito ma si estinguerà.
Come accennato, i diritti particolari possono essere amministrativi o patrimoniali. I primi sono prevalentemente relativi a: conferire deleghe gestorie; nominare amministratori, sindaci o altre figure di rilievo per la società, veti su determinate materie e gradimento di eventuali terzi entranti. Vediamo un dettaglio di questa prima tipologia:
- Per quanto riguarda il potere di conferire deleghe gestorie, si fa riferimento allo strumento che può essere utilizzato da un membro del consiglio di amministrazione per delegare eventualmente al consigliere il compimento di una serie di attività e operazioni in nome e per conto della società. L’obiettivo delle deleghe di gestione è garantire una maggiore efficienza nell’esecuzione delle numerose attività aziendali, evitando così di sospendere le normali attività dell’azienda nei casi in cui il socio è impossibilitato ad eseguirle.
- Il diritto di nomina dei membri dell’organo amministrativo e di controllo viene spesso richiesto dai soci, e soprattutto dagli investitori, per garantire il mantenimento nel controllo delle decisioni riguardanti la gestione dell’azienda. In particolar modo, gli investitori sono interessati alla gestione strategica delle startup e/o aziende, richiedendo il controllo e l’autorizzazione nelle operazioni straordinarie, nelle operazioni sul capitale e nelle modifiche dello Statuto. L’investitore potrà anche chiedere di nominare il liquidatore, il revisore o l’esperto che dovrà prendersi cura di valutare il patrimonio della società nelle diverse situazioni che lo rendano necessario.
- Nella stessa direzione si pone il diritto di gradimento, che, come dice il termine stesso, dà al socio il diritto di esprimere il proprio gradimento nel caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni sociali e quindi del nuovo socio con cui dovrà confrontarsi. Questa clausola, in modo simile alle precedenti e al diritto di prelazione, rappresenta una garanzia a favore dei soci, generalmente per gli investitori, garantendo loro il diritto a dare l’ultima parola su questioni delicate, incluso il trasferimento di quote di altri soci.
- Restando in tema di trasferimento quote, è importante sapere che spesso gli investitori richiedono anche l’inserimento della clausola di lock-up, che consiste nell’obbligo da parte dei soci fondatori a non cedere la propria quota a terzi per un periodo che va dai 2 ai 5 anni. In questo caso più che un diritto particolare, parliamo di un obbligo particolare che mira ad evitare che i founder non portino a termine il progetto su cui l’investitore ha puntato.
- Infine, per quanto riguarda il diritto di veto, si fa riferimento ad un insieme di decisioni molto importanti per la crescita della startup che necessitano dell’approvazione dell’investitore, altrimenti non sono valide. Su questo diritto vi invitiamo a leggere il nostro articolo qui.
Relativamente alla sfera patrimoniale invece, è opportuno citare i diritti di prelazione, il diritto di co-vendita o di trascinamento e i diritti di distribuzione di proventi:
- La clausola sul diritto di prelazione è rivolta al socio che intende cedere la propria partecipazione nella società. In particolare, tale socio è tenuto a offrire la propria quota agli altri soci e solo in caso di rinuncia del diritto da parte dei soci già esistenti, il socio può cederla a terzi.
- Il diritto di co-vendita, anche detto tag along, è una clausola rivolta al socio di minoranza nel caso di vendita delle quote societarie da parte del socio di maggioranza a favore di un terzo. Questa clausola dà il diritto al socio di minoranza di vendere la propria quota al terzo e alle stesse condizioni. In questo modo viene garantita la cessione delle proprie quote al socio di minoranza, nel caso in cui gli obiettivi del terzo entrante non fossero in linea con gli obiettivi precedenti della società. D’altra parte, il diritto di trascinamento, cosiddetto drag along, è invece rivolto al socio di maggioranza, nel caso in cui decida di vendere le proprie quote ad un terzo. Questo diritto dà al socio di maggioranza l’opzione di obbligare anche il socio di minoranza a vendere la propria partecipazione al terzo, alle stesse condizioni e prezzi del socio di maggioranza. In questo caso, l’obiettivo è quello di tutelare il socio di maggioranza, dandogli la possibilità di valorizzare a pieno la propria partecipazione e offrendo al terzo acquirente una quota più appetibile.
- Ultimo ma forse primo per importanza, il diritto alla distribuzione dei proventi, chiamata anche liquidation preference, disciplina le soglie e le modalità con cui spartirsi il “bottino” rappresentato da dividendi oppure da eventi di liquidazione come le tanto desiderate exit. In questo caso si prevede un particolare ordine di distribuzione, spesso utile a far rientrare l’investimento di soci che hanno assunto un rischio particolare, stabilendo delle soglie sotto le quali appunto tali soci hanno la preferenza o priorità prima di dividere equamente il resto. In questi casi infatti si parla di multipli che ovviamente variano in base allo stadio di vita e quindi alla valorizzazione della startup (con una media di 2x nei series A e può arrivare fino a 5x in alcuni casi).
Questi sono solo alcuni dei diritti particolari maggiormente utilizzati visto che, data la loro natura particolare, i soci possono definire meccanismi e diritti del tutto nuovi o personalizzati.